È possibile cumulare le agevolazioni previste dai bandi del PR FESR Liguria 2021 – 2027 con le misure finanziate dal PNRR?
Il Regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza stabilisce che il sostegno del PNRR è basato sul conseguimento dei risultati misurato con riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani e che i progetti possono essere sostenuti da altri strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
La circolare n. 13/2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze specifica che in ambito RRF (Recovery and Resilience Facility) la duplicazione dei finanziamenti (definiti come un finanziamento fornito in violazione all’art. 9 del Regolamento 2021/241) è un concetto legato non solo alle spese sostenute ma anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF, con il conseguente divieto di sostegno di altri fondi UE per la copertura dei costi stimati per le attività di ciascuna misura PNRR necessarie al raggiungimento dei relativi milestones e target finanziati dal RRF.
A titolo di esempio, le misure transizione 4.0 e 5.0 sono misure di carattere generale nella forma di credito d’imposta, finanziate con le risorse del PNRR.
A seguito di chiarimenti richiesti alla Commissione europea da Regione Lombardia, coordinatrice del coordinamento tecnico interregionale in materia di aiuti di stato, in merito alle disposizioni afferenti al doppio finanziamento, la stessa Commissione, dopo aver interpellato la struttura di coordinamento del PNRR italiano e i ministeri competenti in merito al rischio di doppio finanziamento legato alla misura del PNRR “transizione 4.0” e ad altre misure nazionali ed europee, ha specificato che “le autorità italiane hanno chiarito che per ciascun investimento, la normativa nazionale vieta il finanziamento con fondi nazionali o europei degli stessi costi già rimborsati, sotto forma di crediti d’imposta nell’ambito della misura del PNRR “transizione 4.0”. Sulla base di tale chiarimento, i servizi della Commissione europea hanno confermato, in scambi tecnici, che l’attuale assetto istituzionale in vigore a livello nazionale previene il rischio di doppio finanziamento per questa misura, a condizione che le disposizioni nazionali siano pienamente applicate. Poiché le autorità italiane hanno chiarito che le stesse disposizioni si applicano alla “transizione 5.0”, lo stesso approccio è stato confermato anche per tale misura. Le autorità centrali nazionali sono le più indicate per fornire ulteriori chiarimenti tecnici su come il rischio di doppio finanziamento sia effettivamente evitato nella gestione delle misure”.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, le misure del PR FESR Liguria 2021 – 2027 non possano essere cumulate con agevolazioni qualificabili come aiuti di stato o con misure generali finanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 241/2021.
Pertanto, i titoli di spesa oggetto di agevolazioni, anche di natura fiscale non costituenti aiuti di stato, con risorse PNRR, verranno conteggiate ai fini del raggiungimento del valore minimo di spesa da rendicontare eventualmente previsto dai singoli bandi, ma non ai fini del calcolo della misura delle agevolazioni spettanti.
Tali disposizioni si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione non risulta ancora conclusa alla data di pubblicazione della presente.
Data pubblicazione 19/11/2025