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Divieto di cumulo PR FESR Liguria 2021 – 2027 con misure finanziate dal PNRR

È possibile cumulare le agevolazioni previste dai bandi del PR FESR Liguria 2021 – 2027 con le misure finanziate dal PNRR?

È possibile cumulare le agevolazioni previste dai bandi del PR FESR Liguria 2021 – 2027 con le misure finanziate dal PNRR?Top

Il Regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza stabilisce che il sostegno del PNRR è basato sul conseguimento dei risultati misurato con riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani e che i progetti possono essere sostenuti da altri strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

La circolare n. 13/2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze specifica che in ambito RRF (Recovery and Resilience Facility) la duplicazione dei finanziamenti (definiti come un finanziamento fornito in violazione all’art. 9 del Regolamento 2021/241) è un concetto legato non solo alle spese sostenute ma anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF, con il conseguente divieto di sostegno di altri fondi UE per la copertura dei costi stimati per le attività di ciascuna misura PNRR necessarie al raggiungimento dei relativi milestones e target finanziati dal RRF.

A titolo di esempio, le misure transizione 4.0 e 5.0 sono misure di carattere generale nella forma di credito d’imposta, finanziate con le risorse del PNRR.

A seguito di chiarimenti richiesti alla Commissione europea da Regione Lombardia, coordinatrice del coordinamento tecnico interregionale in materia di aiuti di stato, in merito alle disposizioni afferenti al doppio finanziamento, la stessa Commissione, dopo aver interpellato la struttura di coordinamento del PNRR italiano e i ministeri competenti in merito al rischio di doppio finanziamento legato alla misura del PNRR “transizione 4.0” e ad altre misure nazionali ed europee, ha specificato che “le autorità italiane hanno chiarito che per ciascun investimento, la normativa nazionale vieta il finanziamento con fondi nazionali o europei degli stessi costi già rimborsati, sotto forma di crediti d’imposta nell’ambito della misura del PNRR “transizione 4.0”. Sulla base di tale chiarimento, i servizi della Commissione europea hanno confermato, in scambi tecnici, che l’attuale assetto istituzionale in vigore a livello nazionale previene il rischio di doppio finanziamento per questa misura, a condizione che le disposizioni nazionali siano pienamente applicate. Poiché le autorità italiane hanno chiarito che le stesse disposizioni si applicano alla “transizione 5.0”, lo stesso approccio è stato confermato anche per tale misura. Le autorità centrali nazionali sono le più indicate per fornire ulteriori chiarimenti tecnici su come il rischio di doppio finanziamento sia effettivamente evitato nella gestione delle misure”.

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, le misure del PR FESR Liguria 2021 – 2027 non possano essere cumulate con agevolazioni qualificabili come aiuti di stato o con misure generali finanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 241/2021. 

Pertanto, i titoli di spesa oggetto di agevolazioni, anche di natura fiscale non costituenti aiuti di stato, con risorse PNRR, verranno conteggiate ai fini del raggiungimento del valore minimo di spesa da rendicontare eventualmente previsto dai singoli bandi, ma non ai fini del calcolo della misura delle agevolazioni spettanti.

Tali disposizioni si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione non risulta ancora conclusa alla data di pubblicazione della presente.

 

Data pubblicazione 19/11/2025

Cumulo e doppio Finanziamento

Come si calcola il cumulo in presenza di finanziamenti agevolati?

Come si calcola il cumulo in presenza di finanziamenti agevolati?Top

Fermo restando le condizioni di cumulo previste da ciascuna misura, qualora l’agevolazione concessa da FI.L.S.E. SpA comprenda un finanziamento a tasso agevolato, ai fini del rispetto del principio della cumulabilità occorre considerare il valore nominale del finanziamento agevolato concesso e non la quantificazione del valore dell’aiuto espresso attraverso l’equivalente sovvenzione lordo (ESL). Quanto sopra non potendo essere superato il 100% del costo coperto con agevolazioni pubbliche nel rispetto del divieto del doppio finanziamento

Cumulabilita' tra PR FESR 2021/2027 e Conto Termico: è possibile?

Le agevolazioni concesse a valere sui bandi attuativi delle azioni del PR FESR 2021/2027 a favore delle imprese per interventi di produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico sono cumulabili con la “incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico)?

Top

Sì. La disciplina statale prevede che gli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Tale disposizione non contrasta con i regolamenti comunitari presupposto delle azioni in parola.

Bando Azione 2.2.2. Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili

Quesito n.1 - Ai sensi del punto 4 del paragrafo 3 del Bando l’impianto deve garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100kW; questa è da intendersi come limite per la biomassa menzionata al comma 3 o per tute le tipologie di impianti rinnovabili? Come somma (es. caldaia a pellet + solare termico) o limite per ogni categoria di impianto?
Quesito n.2 - Può essere presentata domanda per un intervento che non abbia ancora ottenuto tutti i permessi/nulla osta necessari?
Quesito n.3 - Una ASL – Azienda sanitaria locale – può presentare domanda di finanziamento?
Quesito n.4 - I contributi concessi sono cumulabili con quelli di altri fondi, ad esempio il FOSMIT?
Quesito n.5 - Si può presentare domanda di ammissione all’agevolazione sui Bandi Azione 2.2.2 e Azione 5.2.1 per uno stesso edificio?
Quesito n.6 - Sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’installazione di pannelli su parcheggi?
Quesito n.7 - All'interno del bando è indicato che oltre al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dal beneficiario, tra i documenti richiesti, sono necessarie le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. In alcuni casi, (es pratica paesaggistica) le tempistiche sono di 60gg, e superano i tempi di chiusura della domanda. È possibile partecipare al bando e, parallelamente, aprire le pratiche necessarie, e inviare la domanda anche se non si ha ancora ricevuto l'ok dagli enti competenti?
Quesito n.8 - Il Comune è interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sopra le pensiline dello stadio comunale per la riduzione dei consumi. Questa zona può essere considerata valida per questo bando nello specifico?
Quesito n.9 - Lo stadio è a pochi metri dal palazzetto dello sport. Sarebbe intenzione del Comune unire i due contatori (gestiti dalla GESCO) per alimentare entrambi con l'impianto fotovoltaico oggetto della domanda. Il bando prevede questa possibilità?
Quesito n.10 - È possibile presentare domanda per un impianto fotovoltaico realizzato in parte su un edificio esistente e in parte su una pensilina da realizzare ad hoc?
Quesito 11 - Qual è la potenza dell’impianto in pompa di calore ritenuta ammissibile al fine del soddisfacimento del requisito del Bando previsto per la taglia degli impianti a fonti rinnovabili?

Quesito n.1 - Ai sensi del punto 4 del paragrafo 3 del Bando l’impianto deve garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100kW; questa è da intendersi come limite per la biomassa menzionata al comma 3 o per tute le tipologie di impianti rinnovabili? Come somma (es. caldaia a pellet + solare termico) o limite per ogni categoria di impianto?Top

Il limite di 100 kW è generale per ogni fonte.

Quesito n.2 - Può essere presentata domanda per un intervento che non abbia ancora ottenuto tutti i permessi/nulla osta necessari?Top

La domanda deve essere corredata da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione o parere rilasciati dagli enti competenti già disponibili, e da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo in cui si dichiarano i permessi necessari e non ancora disponibili, ai sensi del punto 8, commi 2 e 4 del Bando.

Quesito n.3 - Una ASL – Azienda sanitaria locale – può presentare domanda di finanziamento?Top

Ai sensi del punto 2, comma 1 del Bando possono presentare domanda di finanziamento:

  • Le Province
  • La Città Metropolitana di Genova
  • I Comuni liguri sino a 000 abitanti inclusi quelli inseriti nella Aree Interne
  • Le Agenzie regionali
  • Le Autorità di sistema portuale
  • Gli Enti Parco per i quali non rileva che parte del loro perimetro ricada in arre interne
  • Le Camere di

ASL non può essere inclusa tra i soggetti beneficiari del Bando in oggetto in quanto non rientra nella definizione di Agenzia Regionale.

Quesito n.4 - I contributi concessi sono cumulabili con quelli di altri fondi, ad esempio il FOSMIT?Top

Ai sensi del punto 6, commi 2 e 3 del Bando “I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell’Unione o dello stesso fondo FESR, nell’ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento. E’ ammesso il cumulo con il contributo del Conto Termico.

Il contributo è concesso al netto degli importi di remunerazione concessi dal GSE a fronte del ritiro dedicato, per il periodo di stabilità dell’investimento, dietro riconoscimento di tariffa omnicomprensiva per la consegna di energia eccedentaria per l’intero tempo di stabilità dell’intervento; tali eventuali importi sono indicati dal beneficiario in sede di richiesta di saldo”.

Il FOSMIT se non dedicato allo specifico intervento costituisce una dotazione economica dell’ente; quindi, in

questo caso non si ravvede impedimento/cumulo.

Quesito n.5 - Si può presentare domanda di ammissione all’agevolazione sui Bandi Azione 2.2.2 e Azione 5.2.1 per uno stesso edificio?Top

Nulla osta a che lo stesso edificio per interventi e spese diversi possa essere finanziato da entrambe le misure.

Quesito n.6 - Sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’installazione di pannelli su parcheggi?Top

Si, inclusi anche i sostegni di supporto.

Quesito n.7 - All'interno del bando è indicato che oltre al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dal beneficiario, tra i documenti richiesti, sono necessarie le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. In alcuni casi, (es pratica paesaggistica) le tempistiche sono di 60gg, e superano i tempi di chiusura della domanda. È possibile partecipare al bando e, parallelamente, aprire le pratiche necessarie, e inviare la domanda anche se non si ha ancora ricevuto l'ok dagli enti competenti?Top

Come già indicato nel Quesito n.2, la domanda deve essere corredata da ogni autorizzazione, assenso, nulla- osta, concessione o parere rilasciati dagli enti competenti già disponibili, e da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo in cui si dichiarano i permessi necessari e non ancora disponibili, ai sensi del punto 8, commi 2 e 4 del Bando.

Quesito n.8 - Il Comune è interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sopra le pensiline dello stadio comunale per la riduzione dei consumi. Questa zona può essere considerata valida per questo bando nello specifico?Top

Si

Quesito n.9 - Lo stadio è a pochi metri dal palazzetto dello sport. Sarebbe intenzione del Comune unire i due contatori (gestiti dalla GESCO) per alimentare entrambi con l'impianto fotovoltaico oggetto della domanda. Il bando prevede questa possibilità?Top

La configurazione ipotizzata risulta ragionevole in quanto finalizzata ad impianti ad autoconsumo.

Quesito n.10 - È possibile presentare domanda per un impianto fotovoltaico realizzato in parte su un edificio esistente e in parte su una pensilina da realizzare ad hoc?Top

È ammissibile fatto salvo che, ai sensi del punto 5, comma 1, lettera b), sono ammissibili “le spese edili strettamente ad esclusivo asservimento di impianti oggetto di finanziamento”.

Quesito 11 - Qual è la potenza dell’impianto in pompa di calore ritenuta ammissibile al fine del soddisfacimento del requisito del Bando previsto per la taglia degli impianti a fonti rinnovabili?Top

Ai fini del calcolo della potenza della pompa di calore, a partire dai dati di targa, applicando la formula in nota al punto 3.1 (cfr. allegato VII alla Direttiva 2018/2001) occorrerà procedere alla valutazione dell’energia termica rinnovabile prodotta in considerazione del parametro di prestazione stagionale, del tempo di utilizzo e della durata della stagione termica.

La potenza della pompa di calore che concorre al soddisfacimento del requisito è quella dell’unità che nelle stesse condizioni di impiego e con gli stessi parametri di prestazione produce l’energia ERES.

Bando Azione 1.1.1 - Supporto a progetti di R&S afferenti all'area Salute e scienze della vita della S3 regionale

Quesito 1 - Quante PMI devono essere presenti in un’ATS che comprende una Grande Impresa e un Organismodi ricerca per rispettare quanto previsto al punto 4 del bando?

Quesito 1 - Quante PMI devono essere presenti in un’ATS che comprende una Grande Impresa e un Organismo
di ricerca per rispettare quanto previsto al punto 4 del bando?Top

Il bando prevede che le ATS devono essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner con maggioranza di PMI, pertanto, il requisito della maggioranza di PMI deve essere riferito a tutti partner che fanno parte del raggruppamento, compreso l’OR, pertanto se un’ATS è composta da quattro soggetti di cui:

  • 1 GI
  • 1 OR
  • 2 PMI

Il requisito NON è rispettato in quanto le PMI non sono la maggioranza rispetto al totale (4) dei componenti dell’ATS.
Sarà quindi necessario, nella fattispecie sopra descritta, che siano presenti 3 PMI affinché sia rispettato il requisito precitato. 

Bando Azione 5.2.1. “Strategie territoriali di sviluppo sostenibile per le aree interne, per il rafforzamento dell’attrattività, della resilienza, della sicurezza e dell’innovazione nei territori svantaggiati”

Quesito n.1 - Il reale utilizzo dei locali difforme dalla categoria catastale può essere un problema ai fini energetici per l'impostazione dei documenti e ai fini di accesso al bando?
Quesito n.2 - Può essere presentata domanda per un intervento che non abbia ancora ottenuto tutti i permessi/nulla osta necessari?
Quesito n.3 - Cosa si intende per immobile in uso?
Quesito n.4 - Si può presentare domanda per un intervento su un impianto di riscaldamento in un edificio in multiproprietà?
Quesito n.5 - In fase di presentazione della candidatura, si richiede al Comune di dichiarare formalmente di disporre della copertura finanziaria per l'intervento previsto? Oppure tale requisito può essere dimostrato in una fase successiva dell'iter?
Quesito n.6 - Nel caso in cui il progetto preveda un cofinanziamento tramite incentivo Conto Termico (GSE), è necessario che, al momento della candidatura, il Comune sia già in possesso dell'esito positivo da parte del GSE, o è sufficiente dimostrare che la richiesta di incentivo sia stata presentata?
Quesito n.7 - È ammissibile un intervento di efficientamento energetico di un edificio che preveda l’installazione di impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà comunale?
Quesito n.8 - Dovendo operare su un immobile vincolato, è possibile inserire l'istanza di richiesta formulata alla Soprintendenza?

Quesito n.1 - Il reale utilizzo dei locali difforme dalla categoria catastale può essere un problema ai fini energetici per l'impostazione dei documenti e ai fini di accesso al bando?Top

In linea generale l’accatastamento dell’immobile è rilevante e preclusivo solo se lo stesso è in categoria A ai sensi del punto 4, comma 4 del Bando.

Quesito n.2 - Può essere presentata domanda per un intervento che non abbia ancora ottenuto tutti i permessi/nulla osta necessari?Top

La domanda deve essere corredata da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione o parere rilasciati dagli enti competenti già disponibili, e da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo in cui si dichiarano i permessi necessari e non ancora disponibili, ai sensi del punto 9, commi 3 e 5 del Bando.

Quesito n.3 - Cosa si intende per immobile in uso?Top

Per immobile in uso si deve intendere un edificio o sua porzione già oggi utilizzata, per qualsiasi finalità di uso pubblico, di cui siano disponibili fabbisogni energetici; tuttavia, il caso di non utilizzo può essere documentato, ed in tal caso saranno utilizzabili standard medi di consumo per edifici con caratteristiche analoghe.

Quesito n.4 - Si può presentare domanda per un intervento su un impianto di riscaldamento in un edificio in multiproprietà?Top

Per un edificio multiproprietà, se l’impianto di riscaldamento ammissibile fosse installato nella porzione del beneficiario, sarebbe detratta proporzionalmente la superficie/volumetria servente la porzione di beneficiari non eleggibili.

Quesito n.5 - In fase di presentazione della candidatura, si richiede al Comune di dichiarare formalmente di disporre della copertura finanziaria per l'intervento previsto? Oppure tale requisito può essere dimostrato in una fase successiva dell'iter?Top

In caso di opzione per un cofinanziamento, è necessario presentare copia del provvedimento esecutivo degli organi competenti – documento obbligatorio ai sensi del punto 9, comma 4 del Bando - che contenga l’assunzione dell’impegno di partecipazione finanziaria pari al cofinanziamento.

Quesito n.6 - Nel caso in cui il progetto preveda un cofinanziamento tramite incentivo Conto Termico (GSE), è necessario che, al momento della candidatura, il Comune sia già in possesso dell'esito positivo da parte del GSE, o è sufficiente dimostrare che la richiesta di incentivo sia stata presentata?Top

Non è necessario che il Comune sia già in possesso dell’esito positivo da parte del GSE; qualora sia stata presentata richiesta di incentivo si consiglia di allegare il codice identificativo assegnato dal GSE.

Quesito n.7 - È ammissibile un intervento di efficientamento energetico di un edificio che preveda l’installazione di impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà comunale?Top

Si, l’intervento risulta ammissibile a condizione che l’impianto risulti a servizio dell’immobile e con i limiti previsto al punto 6, comma 2, lettera i) del Bando (limiti del 20% del valore della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture stimati a base di appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA).

Quesito n.8 - Dovendo operare su un immobile vincolato, è possibile inserire l'istanza di richiesta formulata alla Soprintendenza?Top

Si, la domanda di ammissione dovrà essere corredata da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo, come previsto al punto 9, comma 5 del Bando, che metta in evidenza tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari non ancora rilasciati.

Quesiti Bando 1.1.1. e domande su obblighi di polizza per eventi catastrofali bando

Quesiti Bando 1.1.1
Domande su Obblighi di polizza per eventi catastrofali

Quesiti Bando 1.1.1Top

Quante PMI devono essere presenti in un’ATS che comprende una Grande Impresa e un Organismo di ricerca per rispettare quanto previsto al punto 4 del bando?

Il bando prevede che le ATS devono essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner con maggioranza di PMI, pertanto, il requisito della maggioranza di PMI deve essere riferito a tutti partner che fanno parte del raggruppamento, compreso l’OR, pertanto se un’ATS è composta da quattro soggetti di cui:

  • 1 GI
  • OR
  • PMI

Il requisito NON è rispettato in quanto le PMI non sono la maggioranza rispetto al totale (4) dei componenti dell’ATS.

Sarà quindi necessario, nella fattispecie sopra descritta, che siano presenti 3 PMI affinché sia rispettato il requisito precitato.

Domande su Obblighi di polizza per eventi catastrofaliTop

Come si deve porre un’impresa che ha presentato domanda rispetto all’obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali?

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), a decorrere dal 31 marzo 2025, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Quali sono gli eventi da assicurare?

Per eventi da assicurare si intendono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Ai sensi del comma 102 della stessa legge, nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, Filse spa deve tenere conto dell’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa. L’obbligo decorre dalla data in cui esso sorge, come specificato nel Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, e si articola come segue:

  • Grandi imprese: termine ultimo per la stipula della polizza al 30 giugno 2025
  • Medie imprese: termine ultimo al 1° ottobre 2025
  • Micro e piccole imprese: termine ultimo al 31 dicembre 2025

Alla luce di quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dal succitato comma 102, l’eventuale provvedimento di concessione, in rapporto alle scadenze sopra previste, sarà condizionato alla stipula della suddetta polizza, secondo le tempistiche che verranno specificate nel provvedimento stesso.

Obblighi di polizza per eventi catastrofali bandi

Come si deve porre un’impresa che ha presentato domanda rispetto all’obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali?
Quali sono gli eventi da assicurare?

Come si deve porre un’impresa che ha presentato domanda rispetto all’obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali?Top

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), a decorrere dal 31 marzo 2025, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Quali sono gli eventi da assicurare?Top

Per eventi da assicurare si intendono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Ai sensi del comma 102 della stessa legge, nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, Filse spa deve tenere conto dell’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa. L’obbligo decorre dalla data in cui esso sorge, come specificato nel Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, e si articola come segue:

  • Grandi imprese: termine ultimo per la stipula della polizza al 30 giugno 2025
  • Medie imprese: termine ultimo al 1° ottobre 2025
  • Micro e piccole imprese: termine ultimo al 31 dicembre 2025

Alla luce di quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dal succitato comma 102, l’eventuale provvedimento di concessione, in rapporto alle scadenze sopra previste, sarà condizionato alla stipula della suddetta polizza, secondo le tempistiche che verranno specificate nel provvedimento stesso.

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