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Faq

Come si applica il punteggio premiale ai Comuni delle aree interne

Il bando prevede al Punto 7 art. 1 primo punto d’elenco, “L’agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima dell’80% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6 per i comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti e i Comuni appartenenti alle aree interne”. Tuttavia il criterio numero 2 di cui al punto 10 prevede l’assegnazione di un punteggio premiale per “Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso”, salvo indicare l’assegnabilità di 1 (uno) punto per un cofinanziamento superiore al 30%, che è la misura minima di impegno da parte degli altri enti beneficiari. Si deve intendere che per i comuni di Punto 7 art. 1, primo punto d’elenco, tale punteggio premiale viene assegnato al superamento della soglia minima di cofinanziamento del 20%?

Il bando prevede al Punto 7 art. 1 primo punto d’elenco, “L’agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima dell’80% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6 per i comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti e i Comuni appartenenti alle aree interne”. Tuttavia il criterio numero 2 di cui al punto 10 prevede l’assegnazione di un punteggio premiale per “Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso”, salvo indicare l’assegnabilità di 1 (uno) punto per un cofinanziamento superiore al 30%, che è la misura minima di impegno da parte degli altri enti beneficiari. Si deve intendere che per i comuni di Punto 7 art. 1, primo punto d’elenco, tale punteggio premiale viene assegnato al superamento della soglia minima di cofinanziamento del 20%?Top

La risposta è positiva, prevalendo sull’indicatore numerico, richiamato una sola volta per brevità, il criterio generale di “Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso”.

Regolarizzazione fatture prive di CUP

Regolarizzazione fatture prive di CUP

Regolarizzazione fatture prive di CUPTop

A partire dal 27 gennaio 2026, i beneficiari di agevolazioni possono regolarizzare, direttamente accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche che transitano tramite SDI aventi data operazione successiva al 31 maggio 2023 prive di CUP o con CUP errato.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti attivato una nuova funzionalità che consente all’impresa di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, qualora il CUP non sia stato indicato o sia stato indicato in modo errato.

La procedura è denominata:

“Regolarizzazione della fattura con inserimento del CUP ai sensi della circolare n. 563301/25 del 10/12/2025”.

Non saranno più accettati documenti di regolarizzazione TD20/TD29

Tale funzionalità è’ disponibile nell’area dedicata alla consultazione delle “Fatture elettroniche ed altri dati IVA” al link “Integrazione CUP”.

Il link dell’agenzia delle Entrate è il seguente:

Aree tematiche - Fattura elettronica e corrispettivi telematici - Agenzia delle Entrate

Si invitano tutti i beneficiari a verificare tempestivamente la corretta presenza del CUP nelle fatture relative a spese agevolate e, se necessario, a procedere alla regolarizzazione

Data di pubblicazione 09/02/2026

DIAGNOSI ENERGETICA ASSEVERATA

In cosa consiste la Diagnosi Energetica “asseverata” prevista quale documento obbligatorio dal punto 10 del bando?

In cosa consiste la Diagnosi Energetica “asseverata” prevista quale documento obbligatorio dal punto 10 del bando?Top

La Diagnosi Energetica deve essere redatta secondo le normative tecniche previste dal punto 6, comma 2 del bando (CEI UNI EN 16247-1, 16247-2, 16247-3). 

Il tecnico incaricato di redigere la Diagnosi Energetica deve inoltre asseverarne la veridicità dei contenuti e la correttezza/professionalità dimostrata nell’adempiere al compito.

Il tecnico deve quindi assumersi la responsabilità, confermandone la certezza dei contenuti e attestandone la veridicità, con apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa.

 

Nella sezione Documenti del bando un esempio di Asseverazione Tecnica.

 

Conversione apprendistato: vale per il punteggio occupazionale?

Con riferimento alla fase di Valutazione di merito dei progetti e all’assegnazione dei relativi punteggi di cui al punto 11 “Istruttoria e criteri di valutazione” del Bando, in relazione al punteggio specifico “Impatto Occupazionale” (criteri di premialità), il cui elemento di valutazione è il numero di nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, la conversione anticipata di un contratto da apprendistato a tempo indeterminato vale ai fini dell’attribuzione dello stesso?

Con riferimento alla fase di Valutazione di merito dei progetti e all’assegnazione dei relativi punteggi di cui al punto 11 “Istruttoria e criteri di valutazione” del Bando, in relazione al punteggio specifico “Impatto Occupazionale” (criteri di premialità), il cui elemento di valutazione è il numero di nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, la conversione anticipata di un contratto da apprendistato a tempo indeterminato vale ai fini dell’attribuzione dello stesso?Top

NO in quanto, considerato che ai sensi del punto 11 le nuove unità dovranno essere assunte con contratto a tempo indeterminato, gli apprendisti già presenti in azienda non sono mai ammessi in quanto non configurabili come nuove assunzioni.

Come sarà assegnato il punteggio relativo al criterio di valutazione n. 7 “Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca”?

Come sarà assegnato il punteggio relativo al criterio di valutazione n. 7 “Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca”?

Come sarà assegnato il punteggio relativo al criterio di valutazione n. 7 “Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca”?Top

Premesso che l’assegnazione dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione previsti al punto 11 del bando avverrà in maniera qualitativa, il punteggio relativo al criterio di valutazione n. 7, in particolare, sarà assegnato solo ed esclusivamente nel caso in cui l’OR partecipa al progetto in qualità di co-proponente di ATS e non in qualità di fornitore.

Obblighi di polizza per eventi catastrofali Aggiornamento

In caso di bando senza riferimenti alla polizza catastrofale, quali obblighi ha l’impresa?

In caso di bando senza riferimenti alla polizza catastrofale, quali obblighi ha l’impresa?Top

Ogniqualvolta il bando di gara non tratti al suo interno in maniera specifica il tema della polizza catastrofale, sarà sufficiente che l’impresa, entro la data di concessione dell’agevolazione o entro il termine assegnato da Filse nella delibera di concessione emessa con condizione sospensiva, dimostri il possesso di una polizza catastrofale in corso di validità.
Si precisa infine che, secondo quanto previsto all’art. 11 comma 2 del Decreto Interministeriale del 30/01/2025 n. 18 (Ministero Economia e Finanze), per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Divieto di cumulo PR FESR Liguria 2021 – 2027 con misure finanziate dal PNRR

È possibile cumulare le agevolazioni previste dai bandi del PR FESR Liguria 2021 – 2027 con le misure finanziate dal PNRR?

È possibile cumulare le agevolazioni previste dai bandi del PR FESR Liguria 2021 – 2027 con le misure finanziate dal PNRR?Top

Il Regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza stabilisce che il sostegno del PNRR è basato sul conseguimento dei risultati misurato con riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani e che i progetti possono essere sostenuti da altri strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

La circolare n. 13/2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze specifica che in ambito RRF (Recovery and Resilience Facility) la duplicazione dei finanziamenti (definiti come un finanziamento fornito in violazione all’art. 9 del Regolamento 2021/241) è un concetto legato non solo alle spese sostenute ma anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF, con il conseguente divieto di sostegno di altri fondi UE per la copertura dei costi stimati per le attività di ciascuna misura PNRR necessarie al raggiungimento dei relativi milestones e target finanziati dal RRF. 

A titolo di esempio, le misure transizione 4.0 e 5.0 sono misure di carattere generale nella forma di credito d’imposta, finanziate in gran parte con le risorse del PNRR.

A seguito di chiarimenti richiesti alla Commissione europea da Regione Lombardia, coordinatrice del coordinamento tecnico interregionale in materia di aiuti di stato, in merito alle disposizioni afferenti al doppio finanziamento, la stessa Commissione, dopo aver interpellato la struttura di coordinamento del PNRR italiano e i ministeri competenti in merito al rischio di doppio finanziamento legato alla misura del PNRR “transizione 4.0” e ad altre misure nazionali ed europee, ha specificato che “le autorità italiane hanno chiarito che per ciascun investimento, la normativa nazionale vieta il finanziamento con fondi nazionali o europei degli stessi costi già rimborsati, sotto forma di crediti d’imposta nell’ambito della misura  del PNRR “transizione 4.0”. Sulla base di tale chiarimento, i servizi della Commissione europea hanno confermato, in scambi tecnici, che l’attuale assetto istituzionale in vigore a livello nazionale previene il rischio di doppio finanziamento per questa misura, a condizione che le disposizioni nazionali siano pienamente applicate. Poiché le autorità italiane hanno chiarito che le stesse disposizioni si applicano alla “transizione 5.0”, lo stesso approccio è stato confermato anche per tale misura. Le autorità centrali nazionali sono le più indicate per fornire ulteriori chiarimenti tecnici su come il rischio di doppio finanziamento sia effettivamente evitato nella gestione delle misure”.

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, le misure del PR FESR Liguria 2021 – 2027 non possano essere cumulate con agevolazioni qualificabili come aiuti di stato o con misure generali finanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 241/2021.

Pertanto, i titoli di spesa oggetto di agevolazioni, anche di natura fiscale non costituenti aiuti di stato, con risorse PNRR, non verranno conteggiati ai fini del calcolo della misura delle agevolazioni spettanti, ma trattandosi di spese relative all’investimento ammissibile, potranno essere valutate ai fini del rispetto delle altre condizioni eventualmente previste dai singoli bandi.

Tali disposizioni si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione non risulta ancora conclusa alla data di pubblicazione della presente.

 

Data pubblicazione 19/11/2025

Cumulo e doppio Finanziamento

Come si calcola il cumulo in presenza di finanziamenti agevolati?

Come si calcola il cumulo in presenza di finanziamenti agevolati?Top

Fermo restando le condizioni di cumulo previste da ciascuna misura, qualora l’agevolazione concessa da FI.L.S.E. SpA comprenda un finanziamento a tasso agevolato, ai fini del rispetto del principio della cumulabilità occorre considerare il valore nominale del finanziamento agevolato concesso e non la quantificazione del valore dell’aiuto espresso attraverso l’equivalente sovvenzione lordo (ESL). Quanto sopra non potendo essere superato il 100% del costo coperto con agevolazioni pubbliche nel rispetto del divieto del doppio finanziamento

Cumulabilità tra PR FESR 2021/2027 e Conto Termico: è possibile?

Le agevolazioni concesse a valere sui bandi attuativi delle azioni del PR FESR 2021/2027 a favore delle imprese per interventi di produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico sono cumulabili con la “incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico)?

Top

Sì. La disciplina statale prevede che gli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Tale disposizione non contrasta con i regolamenti comunitari presupposto delle azioni in parola.

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