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Bandi, Avvisi e Gare
Il Regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza stabilisce che il sostegno del PNRR è basato sul conseguimento dei risultati misurato con riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani e che i progetti possono essere sostenuti da altri strumenti dell’Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
La circolare n. 13/2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze specifica che in ambito RRF (Recovery and Resilience Facility) la duplicazione dei finanziamenti (definiti come un finanziamento fornito in violazione all’art. 9 del Regolamento 2021/241) è un concetto legato non solo alle spese sostenute ma anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF, con il conseguente divieto di sostegno di altri fondi UE per la copertura dei costi stimati per le attività di ciascuna misura PNRR necessarie al raggiungimento dei relativi milestones e target finanziati dal RRF.
A titolo di esempio, le misure transizione 4.0 e 5.0 sono misure di carattere generale nella forma di credito d’imposta, finanziate con le risorse del PNRR.
A seguito di chiarimenti richiesti alla Commissione europea da Regione Lombardia, coordinatrice del coordinamento tecnico interregionale in materia di aiuti di stato, in merito alle disposizioni afferenti al doppio finanziamento, la stessa Commissione, dopo aver interpellato la struttura di coordinamento del PNRR italiano e i ministeri competenti in merito al rischio di doppio finanziamento legato alla misura del PNRR “transizione 4.0” e ad altre misure nazionali ed europee, ha specificato che “le autorità italiane hanno chiarito che per ciascun investimento, la normativa nazionale vieta il finanziamento con fondi nazionali o europei degli stessi costi già rimborsati, sotto forma di crediti d’imposta nell’ambito della misura del PNRR “transizione 4.0”. Sulla base di tale chiarimento, i servizi della Commissione europea hanno confermato, in scambi tecnici, che l’attuale assetto istituzionale in vigore a livello nazionale previene il rischio di doppio finanziamento per questa misura, a condizione che le disposizioni nazionali siano pienamente applicate. Poiché le autorità italiane hanno chiarito che le stesse disposizioni si applicano alla “transizione 5.0”, lo stesso approccio è stato confermato anche per tale misura. Le autorità centrali nazionali sono le più indicate per fornire ulteriori chiarimenti tecnici su come il rischio di doppio finanziamento sia effettivamente evitato nella gestione delle misure”.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, le misure del PR FESR Liguria 2021 – 2027 non possano essere cumulate con agevolazioni qualificabili come aiuti di stato o con misure generali finanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 241/2021.
Pertanto, i titoli di spesa oggetto di agevolazioni, anche di natura fiscale non costituenti aiuti di stato, con risorse PNRR, verranno conteggiate ai fini del raggiungimento del valore minimo di spesa da rendicontare eventualmente previsto dai singoli bandi, ma non ai fini del calcolo della misura delle agevolazioni spettanti.
Tali disposizioni si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione non risulta ancora conclusa alla data di pubblicazione della presente.
Data pubblicazione 19/11/2025
Fermo restando le condizioni di cumulo previste da ciascuna misura, qualora l’agevolazione concessa da FI.L.S.E. SpA comprenda un finanziamento a tasso agevolato, ai fini del rispetto del principio della cumulabilità occorre considerare il valore nominale del finanziamento agevolato concesso e non la quantificazione del valore dell’aiuto espresso attraverso l’equivalente sovvenzione lordo (ESL). Quanto sopra non potendo essere superato il 100% del costo coperto con agevolazioni pubbliche nel rispetto del divieto del doppio finanziamento
Sì. La disciplina statale prevede che gli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Tale disposizione non contrasta con i regolamenti comunitari presupposto delle azioni in parola.
Il limite di 100 kW è generale per ogni fonte.
La domanda deve essere corredata da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione o parere rilasciati dagli enti competenti già disponibili, e da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo in cui si dichiarano i permessi necessari e non ancora disponibili, ai sensi del punto 8, commi 2 e 4 del Bando.
Ai sensi del punto 2, comma 1 del Bando possono presentare domanda di finanziamento:
ASL non può essere inclusa tra i soggetti beneficiari del Bando in oggetto in quanto non rientra nella definizione di Agenzia Regionale.
Ai sensi del punto 6, commi 2 e 3 del Bando “I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell’Unione o dello stesso fondo FESR, nell’ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento. E’ ammesso il cumulo con il contributo del Conto Termico.
Il contributo è concesso al netto degli importi di remunerazione concessi dal GSE a fronte del ritiro dedicato, per il periodo di stabilità dell’investimento, dietro riconoscimento di tariffa omnicomprensiva per la consegna di energia eccedentaria per l’intero tempo di stabilità dell’intervento; tali eventuali importi sono indicati dal beneficiario in sede di richiesta di saldo”.
Il FOSMIT se non dedicato allo specifico intervento costituisce una dotazione economica dell’ente; quindi, in
questo caso non si ravvede impedimento/cumulo.
Nulla osta a che lo stesso edificio per interventi e spese diversi possa essere finanziato da entrambe le misure.
Si, inclusi anche i sostegni di supporto.
Come già indicato nel Quesito n.2, la domanda deve essere corredata da ogni autorizzazione, assenso, nulla- osta, concessione o parere rilasciati dagli enti competenti già disponibili, e da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo in cui si dichiarano i permessi necessari e non ancora disponibili, ai sensi del punto 8, commi 2 e 4 del Bando.
Si
La configurazione ipotizzata risulta ragionevole in quanto finalizzata ad impianti ad autoconsumo.
Ai fini del calcolo della potenza della pompa di calore, a partire dai dati di targa, applicando la formula in nota al punto 3.1 (cfr. allegato VII alla Direttiva 2018/2001) occorrerà procedere alla valutazione dell’energia termica rinnovabile prodotta in considerazione del parametro di prestazione stagionale, del tempo di utilizzo e della durata della stagione termica.
La potenza della pompa di calore che concorre al soddisfacimento del requisito è quella dell’unità che nelle stesse condizioni di impiego e con gli stessi parametri di prestazione produce l’energia ERES.
Il bando prevede che le ATS devono essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner con maggioranza di PMI, pertanto, il requisito della maggioranza di PMI deve essere riferito a tutti partner che fanno parte del raggruppamento, compreso l’OR, pertanto se un’ATS è composta da quattro soggetti di cui:
Il requisito NON è rispettato in quanto le PMI non sono la maggioranza rispetto al totale (4) dei componenti dell’ATS.
Sarà quindi necessario, nella fattispecie sopra descritta, che siano presenti 3 PMI affinché sia rispettato il requisito precitato.
In linea generale l’accatastamento dell’immobile è rilevante e preclusivo solo se lo stesso è in categoria A ai sensi del punto 4, comma 4 del Bando.
La domanda deve essere corredata da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione o parere rilasciati dagli enti competenti già disponibili, e da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo in cui si dichiarano i permessi necessari e non ancora disponibili, ai sensi del punto 9, commi 3 e 5 del Bando.
Per immobile in uso si deve intendere un edificio o sua porzione già oggi utilizzata, per qualsiasi finalità di uso pubblico, di cui siano disponibili fabbisogni energetici; tuttavia, il caso di non utilizzo può essere documentato, ed in tal caso saranno utilizzabili standard medi di consumo per edifici con caratteristiche analoghe.
Per un edificio multiproprietà, se l’impianto di riscaldamento ammissibile fosse installato nella porzione del beneficiario, sarebbe detratta proporzionalmente la superficie/volumetria servente la porzione di beneficiari non eleggibili.
In caso di opzione per un cofinanziamento, è necessario presentare copia del provvedimento esecutivo degli organi competenti – documento obbligatorio ai sensi del punto 9, comma 4 del Bando - che contenga l’assunzione dell’impegno di partecipazione finanziaria pari al cofinanziamento.
Non è necessario che il Comune sia già in possesso dell’esito positivo da parte del GSE; qualora sia stata presentata richiesta di incentivo si consiglia di allegare il codice identificativo assegnato dal GSE.
Si, l’intervento risulta ammissibile a condizione che l’impianto risulti a servizio dell’immobile e con i limiti previsto al punto 6, comma 2, lettera i) del Bando (limiti del 20% del valore della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture stimati a base di appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA).
Si, la domanda di ammissione dovrà essere corredata da un cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo, come previsto al punto 9, comma 5 del Bando, che metta in evidenza tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari non ancora rilasciati.
Il bando prevede che le ATS devono essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner con maggioranza di PMI, pertanto, il requisito della maggioranza di PMI deve essere riferito a tutti partner che fanno parte del raggruppamento, compreso l’OR, pertanto se un’ATS è composta da quattro soggetti di cui:
Il requisito NON è rispettato in quanto le PMI non sono la maggioranza rispetto al totale (4) dei componenti dell’ATS.
Sarà quindi necessario, nella fattispecie sopra descritta, che siano presenti 3 PMI affinché sia rispettato il requisito precitato.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), a decorrere dal 31 marzo 2025, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi da assicurare si intendono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Ai sensi del comma 102 della stessa legge, nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, Filse spa deve tenere conto dell’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa. L’obbligo decorre dalla data in cui esso sorge, come specificato nel Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, e si articola come segue:
Alla luce di quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dal succitato comma 102, l’eventuale provvedimento di concessione, in rapporto alle scadenze sopra previste, sarà condizionato alla stipula della suddetta polizza, secondo le tempistiche che verranno specificate nel provvedimento stesso.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), a decorrere dal 31 marzo 2025, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi da assicurare si intendono: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Ai sensi del comma 102 della stessa legge, nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, Filse spa deve tenere conto dell’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa. L’obbligo decorre dalla data in cui esso sorge, come specificato nel Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025, n. 78, e si articola come segue:
Alla luce di quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dal succitato comma 102, l’eventuale provvedimento di concessione, in rapporto alle scadenze sopra previste, sarà condizionato alla stipula della suddetta polizza, secondo le tempistiche che verranno specificate nel provvedimento stesso.