Fermo restando le condizioni di cumulo previste da ciascuna misura, qualora l’agevolazione concessa da FI.L.S.E. SpA comprenda un finanziamento a tasso agevolato, ai fini del rispetto del principio della cumulabilità occorre considerare il valore nominale del finanziamento agevolato concesso e non la quantificazione del valore dell’aiuto espresso attraverso l’equivalente sovvenzione lordo (ESL). Quanto sopra non potendo essere superato il 100% del costo coperto con agevolazioni pubbliche nel rispetto del divieto del doppio finanziamento